IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  VISTI gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  VISTA  la  direttiva  2007/64/CE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio, del 13 novembre 2007, relativa ai servizi di pagamento nel
mercato  interno,   recante   modifica   delle   direttive   97/7/CE,
2002/65/CE, 2005/60/CE e 2006/48/CE, e  abrogazione  della  direttiva
97/5/CE; 
  VISTA la legge 7 luglio  2009,  n.  88,  recante  disposizioni  per
l'adempimento di  obblighi  derivanti  dall'appartenenza  dell'Italia
alle Comunita' europee - Legge comunitaria 2008,  ed  in  particolare
l'articolo 32; 
  VISTO il testo unico delle leggi in materia bancaria e  creditizia,
di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385."; 
  VISTO il decreto-legge 1°  luglio  2009,  n.  78,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, ed  in  particolare
l'articolo 2; 
  VISTA la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 28 ottobre 2009; 
  ACQUISITI i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 22 gennaio 2010; 
  SULLA  PROPOSTA  dei  Ministri   per   le   politiche   europee   e
dell'economia e delle finanze,  di  concerto  con  i  Ministri  degli
affari   esteri,   della   giustizia,   dello   sviluppo   economico,
dell'interno e per la pubblica amministrazione ed l'innovazione; 
               EMANA il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
                            (Definizioni) 
 
  1. Nel presente decreto legislativo si intendono per: 
  a) "consumatore": la persona fisica di cui all'articolo 3, comma 1,
lettera a), del decreto legislativo  6  settembre  2005,  n.  206,  e
successive modificazioni; 
  b) "servizi di pagamento": le seguenti attivita': 
  1) servizi che permettono di depositare il contante su un conto  di
pagamento nonche' tutte le operazioni richieste per la gestione di un
conto di pagamento; 
  2) servizi che permettono prelievi  in  contante  da  un  conto  di
pagamento nonche' tutte le operazioni richieste per la gestione di un
conto di pagamento; 
  3) esecuzione di ordini di pagamento, incluso il  trasferimento  di
fondi, su un conto di pagamento presso il prestatore  di  servizi  di
pagamento dell'utilizzatore o presso un altro prestatore  di  servizi
di pagamento: 
  3.1.esecuzione di addebiti diretti, inclusi  addebiti  diretti  una
tantum; 
  3.2.esecuzione  di  operazioni  di  pagamento  mediante  carte   di
pagamento o dispositivi analoghi; 
  3.3. esecuzione di bonifici, inclusi ordini permanenti; 
  4) Esecuzione di operazioni di pagamento quando i  fondi  rientrano
in una linea di credito accordata ad un utilizzatore  di  servizi  di
pagamento: 
  4.1. esecuzione di addebiti diretti, inclusi addebiti  diretti  una
tantum; 
  4.2. esecuzione  di  operazioni  di  pagamento  mediante  carte  di
pagamento o dispositivi analoghi; 
  4.3. esecuzione di bonifici, inclusi ordini permanenti; 
  5) emissione e/o acquisizione di strumenti di pagamento; 
  6) rimessa di denaro; 
  7) esecuzione di  operazioni  di  pagamento  ove  il  consenso  del
pagatore ad eseguire l'operazione di pagamento sia dato  mediante  un
dispositivo  di  telecomunicazione,  digitale  o  informatico  e   il
pagamento sia effettuato all'operatore del sistema o  della  rete  di
telecomunicazioni o digitale o informatica che agisce  esclusivamente
come intermediario tra l'utilizzatore di servizi di  pagamento  e  il
fornitore di beni e servizi. 
  c) "operazione di pagamento":  l'attivita',  posta  in  essere  dal
pagatore o dal  beneficiario,  di  versare,  trasferire  o  prelevare
fondi,  indipendentemente  da  eventuali  obblighi  sottostanti   tra
pagatore e beneficiario; 
  d) "sistema di pagamento" o "sistema di scambio, di compensazione e
di regolamento": un sistema di trasferimento di fondi con  meccanismi
di funzionamento formali e standardizzati  e  regole  comuni  per  il
trattamento, la compensazione e/o il  regolamento  di  operazioni  di
pagamento; 
  e) "pagatore": il soggetto titolare di  un  conto  di  pagamento  a
valere sul quale viene impartito un ordine di  pagamento  ovvero,  in
mancanza di un conto di pagamento,  il  soggetto  che  impartisce  un
ordine di pagamento; 
  f) "beneficiario": il  soggetto  previsto  quale  destinatario  dei
fondi oggetto dell'operazione di pagamento; 
  g)  "prestatore  di  servizi  di  pagamento":  uno   dei   seguenti
organismi: istituti di moneta elettronica  e  istituti  di  pagamento
nonche', quando prestano servizi di pagamento, banche, Poste Italiane
s.p.a., la Banca centrale europea e le banche centrali  nazionali  se
non  agiscono  in  veste  di  autorita'  monetarie,  altre  autorita'
pubbliche, le pubbliche amministrazioni statali, regionali  e  locali
se non agiscono in veste di autorita' pubbliche; 
  h) "utilizzatore di servizi  di  pagamento"  o  "utilizzatore":  il
soggetto che utilizza un servizio di pagamento in veste di pagatore o
beneficiario o di entrambi; 
  i) "contratto  quadro":  il  contratto  che  disciplina  la  futura
esecuzione di operazioni di pagamento singole e ricorrenti e che puo'
dettare gli obblighi e le condizioni che le parti  devono  rispettare
per l'apertura e la gestione di un conto di pagamento; 
  l) "conto di pagamento": un conto intrattenuto presso un prestatore
di servizi di pagamento da uno o  piu'  utilizzatori  di  servizi  di
pagamento per l'esecuzione di operazioni di pagamento; 
  m)  "fondi":  banconote  e  monete,  moneta  scritturale  e  moneta
elettronica cosi' come definita dall'articolo  1,  comma  2,  lettera
h-ter), testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia,  di
cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385; 
  n)  "rimessa  di  denaro":  servizio  di  pagamento   dove,   senza
l'apertura  di  conti  di  pagamento  a  nome  del  pagatore  o   del
beneficiario, il prestatore di servizi di pagamento  riceve  i  fondi
dal  pagatore  con  l'unico  scopo   di   trasferire   un   ammontare
corrispondente al beneficiario o a un altro prestatore di servizi  di
pagamento che agisce per conto del beneficiario, e/o dove tali  fondi
sono ricevuti per conto del beneficiario e messi a sua disposizione; 
  o) "ordine di pagamento": qualsiasi istruzione data da un  pagatore
o da un beneficiario al proprio prestatore di  servizi  di  pagamento
con  la  quale  viene  chiesta  l'esecuzione  di   un'operazione   di
pagamento; 
  p) "data valuta": la data di riferimento usata da un prestatore  di
servizi di pagamento per il  calcolo  degli  interessi  applicati  ai
fondi addebitati o accreditati su un conto di pagamento; 
  q) "autenticazione": una procedura che consente  al  prestatore  di
servizi di  pagamento  di  verificare  l'utilizzo  di  uno  specifico
strumento di pagamento, inclusi i relativi dispositivi personalizzati
di sicurezza; 
  r) "identificativo unico": la combinazione  di  lettere,  numeri  o
simboli  che  il  prestatore   di   servizi   di   pagamento   indica
all'utilizzatore di servizi di pagamento e  che  l'utilizzatore  deve
fornire  al  proprio  prestatore  di   servizi   di   pagamento   per
identificare con  chiarezza  l'altro  utilizzatore  del  servizio  di
pagamento  e/o  il  suo  conto  di  pagamento  per  l'esecuzione   di
un'operazione di pagamento; ove non vi sia  un  conto  di  pagamento,
l'identificativo unico identifica solo l'utilizzatore del servizio di
pagamento; 
  s) "strumento di pagamento": qualsiasi  dispositivo  personalizzato
e/o  insieme  di  procedure  concordate  tra  l'utilizzatore   e   il
prestatore di servizi di pagamento e di cui l'utilizzatore di servizi
di pagamento si avvale per impartire un ordine di pagamento; 
  t) "micro-impresa": l'impresa che, al momento della conclusione del
contratto per la prestazione di servizi di pagamento,  e'  un'impresa
che  possiede  i  requisiti   previsti   dalla   raccomandazione   n.
2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, vigente  alla  data
di entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  ovvero  i  requisiti
individuati con decreto del Ministro dell'economia  e  delle  finanze
attuativo delle misure adottate dalla Commissione  europea  ai  sensi
dell'articolo 84, lettera b), della direttiva 2007/64/CE; 
  u) "giornata operativa": il giorno in cui il prestatore di  servizi
di   pagamento   del   pagatore   o   del   beneficiario    coinvolto
nell'esecuzione di un'operazione di pagamento e' operativo, in base a
quanto e' necessario per l'esecuzione dell'operazione stessa; 
  v) "addebito diretto": un servizio di pagamento per l'addebito  del
conto di pagamento di un pagatore in base al quale  un'operazione  di
pagamento e' disposta dal beneficiario  in  conformita'  al  consenso
dato dal pagatore  al  beneficiario,  al  prestatore  di  servizi  di
pagamento del beneficiario o al prestatore di  servizi  di  pagamento
del pagatore medesimo; 
  z) "area unica dei pagamenti in euro": l'insieme dei Paesi aderenti
al processo di integrazione dei servizi di pagamento in euro  secondo
regole e standard definiti in appositi documenti; 
  aa) "tasso di cambio di riferimento": il tasso  di  cambio  che  e'
utilizzato come base per calcolare un cambio valuta  e  che  e'  reso
disponibile dal fornitore di servizi di pagamento o proviene  da  una
fonte accessibile al pubblico. 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia   ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3  del   testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
          e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
              Per le direttive CEE vengono  forniti  gli  estremi  di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUCE). 
          Note alle premesse: 
              -  L'art.  76   della   Costituzione   stabilisce   che
          l'esercizio della  funzione  legislativa  non  puo'  essere
          delegato al Governo se non con determinazione di principi e
          criteri direttivi e  soltanto  per  tempo  limitato  e  per
          oggetti definiti. 
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi e di emanare i decreti aventi valore di  legge  ed  i
          regolamenti. 
              - La direttiva 2007/64/CE e' pubblicata nella  G.U.U.E.
          5 dicembre 2007, n. L 319. 
              - La direttiva 97/7/CE e' pubblicata nella  G.U.C.E.  4
          giugno 1997, n. L 144. 
              - La direttiva 2002/65/CE e' pubblicata nella  G.U.C.E.
          9 ottobre 2002, n. L 271. 
              - La direttiva 2005/60/CE e' pubblicata nella  G.U.U.E.
          25 novembre 2005, n. L 309. 
              - La direttiva 2006/48/CE e' pubblicata nella  Gazzetta
          Ufficiale 30 giugno 2006, n. L 177. 
              - La direttiva 97/5/CE e' pubblicata nella G.U.C.E.  14
          febbraio 1997, n. L 43. 
              -  L'art.  32,  della  legge  7  luglio  2009,  n.  88,
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14 luglio 2009, n. 161,
          S.O., cosi' recita: 
              «Art. 32. (Delega al  Governo  per  l'attuazione  della
          direttiva  2007/64/CE  del   Parlamento   europeo   e   del
          Consiglio, del 13 novembre 2007,  relativa  ai  servizi  di
          pagamento  nel  mercato  interno,  recante  modifica  delle
          direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE e  2006/48/CE,  e
          abrogazione  della   direttiva   97/5/CE).   -   1.   Nella
          predisposizione dei decreti  legislativi  per  l'attuazione
          della direttiva 2007/64/CE del  Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio, del 13 novembre 2007,  relativa  ai  servizi  di
          pagamento  nel  mercato  interno,  recante  modifica  delle
          direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE e 2006/48/CE, che
          abroga  la  direttiva  97/5/CE,  il  Governo  e'  tenuto  a
          seguire, oltre ai  principi  e  criteri  direttivi  di  cui
          all'art. 2, anche i seguenti principi e criteri direttivi: 
                a) definire il quadro giuridico per la  realizzazione
          dell'Area  unica  dei  pagamenti   in   euro   (SEPA),   in
          conformita' con  il  principio  di  massima  armonizzazione
          contenuto nella direttiva; 
                b) favorire la riduzione dell'uso di  contante  nelle
          operazioni di pagamento e privilegiare l'utilizzo da  parte
          delle pubbliche  amministrazioni,  a  livello  nazionale  e
          locale, di strumenti di pagamento elettronici. La  pubblica
          amministrazione dovra' provvedervi con  le  risorse  umane,
          strumentali  e  finanziarie  disponibili   a   legislazione
          vigente; 
                c) ridurre gli oneri a carico  delle  imprese  e  dei
          fornitori di servizi  di  pagamento,  anche  tenendo  conto
          delle scelte effettuate in altri Paesi dell'Unione  europea
          e della necessita' di preservare la  posizione  competitiva
          del nostro sistema finanziario ed imprenditoriale; 
                d) favorire lo sviluppo di un mercato  concorrenziale
          dei servizi di pagamento; 
                e) istituire la categoria degli istituti di pagamento
          abilitati alla prestazione  di  servizi  di  pagamento  con
          esclusione delle attivita' di raccolta  di  depositi  e  di
          emissione di moneta elettronica; 
                f)  individuare  nella  Banca  d'Italia   l'autorita'
          competente   ad    autorizzare    l'avvio    dell'esercizio
          dell'attivita' e a esercitare il controllo  sugli  istituti
          di pagamento abilitati, nonche' a  verificare  il  rispetto
          delle condizioni previste dalla direttiva per  l'esecuzione
          delle operazioni di pagamento; 
                g)  individuare  nella  Banca  d'Italia   l'autorita'
          competente  a  specificare  le  regole   che   disciplinano
          l'accesso ai sistemi di pagamento,  assicurando  condizioni
          di parita'  concorrenziale  tra  le  diverse  categorie  di
          prestatori di servizi di pagamento; 
                h) recepire gli obblighi di trasparenza posti in capo
          ai prestatori di servizi di pagamento al fine di consentire
          agli  utenti  di  tali   servizi   di   effettuare   scelte
          consapevoli, graduando i requisiti informativi in relazione
          alle esigenze degli utenti stessi, al rilievo economico del
          contratto  concluso  e  al  valore   dello   strumento   di
          pagamento; 
                i) recepire i divieti per i prestatori di servizi  di
          pagamento di applicare  spese  aggiuntive  agli  utenti  di
          detti servizi per l'esercizio del  loro  diritto  nei  casi
          previsti dalla direttiva; 
                l) assicurare una chiara e corretta  ripartizione  di
          responsabilita' tra i prestatori di  servizi  di  pagamento
          coinvolti nell'esecuzione di un'operazione di pagamento, al
          fine di garantirne  il  reciproco  affidamento  nonche'  il
          regolare funzionamento dei servizi di pagamento; 
                m) prevedere procedure di reclamo  degli  utenti  nei
          confronti dei fornitori di servizi di pagamento; 
                n)   prevedere   procedure   per    la    risoluzione
          stragiudiziale      delle       controversie       relative
          all'utilizzazione di servizi di pagamento; 
                o) prevedere disposizioni transitorie  in  base  alle
          quali i soggetti che hanno iniziato a prestare i servizi di
          pagamento di cui  all'allegato  alla  direttiva  2007/64/CE
          conformemente al diritto nazionale vigente prima della data
          di  entrata  in  vigore  del  decreto  legislativo  possano
          continuare tale attivita' fino al 30 aprile 2011; 
                p)  individuare  nella  Banca  d'Italia   l'autorita'
          competente a emanare la normativa di attuazione del decreto
          legislativo e a recepire  afferenti  misure  di  attuazione
          adottate  dalla  Commissione  europea  con   procedura   di
          comitato; 
                q)  introdurre  le  occorrenti   modificazioni   alla
          normativa vigente, anche di derivazione comunitaria, per  i
          singoli settori interessati dalla normativa da attuare,  al
          fine di realizzarne il migliore coordinamento; 
                r) prevedere per  la  violazione  delle  disposizioni
          dettate in attuazione  della  direttiva  l'applicazione  di
          sanzioni amministrative pecuniarie non inferiori nel minimo
          a euro 500 e non superiori nel massimo a euro 500.000. 
              2. Dall'esercizio della delega di cui al presente  art.
          non devono derivare nuovi o maggiori oneri per  la  finanza
          pubblica.». 
              - Il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385,  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 settembre  1993,  n.
          230, S.O. 
              - L'art. 2, del decreto-legge 1° luglio  2009,  n.  78,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1° luglio 2009, n. 150,
          convertito con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n.
          102, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 4 agosto 2009,  n.
          179, S.O. cosi' recita: 
              «Art. 2.  (Contenimento  del  costo  delle  commissioni
          bancarie). - 1. A decorrere dal 1° novembre 2009,  la  data
          di valuta per il beneficiario per  tutti  i  bonifici,  gli
          assegni circolari e quelli bancari non puo'  mai  superare,
          rispettivamente,  uno,  uno   e   tre   giorni   lavorativi
          successivi alla data del versamento. Per i medesimi titoli,
          a decorrere dal 1° novembre 2009, la data di disponibilita'
          economica  per  il  beneficiario  non  puo'  mai  superare,
          rispettivamente,   quattro,   quattro   e   cinque   giorni
          lavorativi successivi alla data del versamento. A decorrere
          dal 1° aprile 2010, la data di disponibilita' economica non
          puo' mai superare i quattro giorni per tutti i  titoli.  E'
          nulla  ogni  pattuizione  contraria.  Resta  fermo   quanto
          previsto dall'art. 120, comma 1, del decreto legislativo 1°
          settembre 1993, n. 385. 
              2. Allo scopo  di  accelerare  e  rendere  effettivi  i
          benefici derivanti dal divieto della commissione di massimo
          scoperto, all'art. 2-bis,  del  decreto-legge  29  novembre
          2008, n. 185, art. 1, convertito  dalla  legge  28  gennaio
          2009, n. 2, alla fine del comma 1 e' aggiunto  il  seguente
          periodo: «L'ammontare del corrispettivo omnicomprensivo  di
          cui al periodo precedente non puo' comunque superare lo 0,5
          per cento, per trimestre, dell'importo dell'affidamento,  a
          pena di nullita' del patto di  remunerazione.  Il  Ministro
          dell'economia  e  delle  finanze   assicura,   con   propri
          provvedimenti,   la   vigilanza    sull'osservanza    delle
          prescrizioni del presente articolo.». 
              3. Al comma 5-quater dell'art. 2 del  decreto-legge  29
          novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 28 gennaio 2009, n. 2,  sono  aggiunti,  in  fine,  i
          seguenti periodi: «Nel caso  in  cui  la  surrogazione  del
          mutuo prevista dal citato art. 8 del decreto-legge n. 7 del
          2007 non si perfezioni entro il termine  di  trenta  giorni
          dalla data della richiesta da parte della banca cessionaria
          alla  banca   cedente   dell'avvio   delle   procedure   di
          collaborazione interbancarie  ai  fini  dell'operazione  di
          surrogazione,  la  banca  cedente  e'  comunque  tenuta   a
          risarcire il cliente in misura pari all'1% del  valore  del
          mutuo per ciascun mese o frazione di mese di ritardo. Resta
          ferma la possibilita' per la  banca  cedente  di  rivalersi
          sulla banca cessionaria nel caso il ritardo  sia  dovuto  a
          cause imputabili a quest'ultima.». 
              4. Le disposizioni dei commi 2 e 3  del  presente  art.
          entrano in vigore a decorrere  dalla  data  di  entrata  in
          vigore   della   legge   di   conversione   del    presente
          decreto-legge. 
              4-bis.  Al  fine  di  consentire  la   promozione,   la
          prosecuzione e il sostegno di programmi di  microcredito  e
          microfinanza finalizzati allo sviluppo economico e  sociale
          del Paese e di favorire la lotta alla poverta', nel  quadro
          degli  obiettivi  della   strategia   e   degli   strumenti
          anticrisi,  in  favore  del  Comitato  nazionale   italiano
          permanente per il microcredito, di  cui  all'  art.  4-bis,
          comma  8,  del  decreto-legge  10  gennaio  2006,   n.   2,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 11  marzo  2006,
          n. 81, a decorrere dall'anno 2010 e' autorizzata  la  spesa
          annua  di  1,8  milioni  di  euro  da  destinare  anche  al
          funzionamento del Comitato medesimo. Al relativo  onere  si
          provvede mediante corrispondente riduzione della  dotazione
          del Fondo per interventi strutturali di politica economica,
          di cui all' art. 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre
          2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
          dicembre 2004, n. 307. 
          Note all'art. 1: 
              -  L'art.  3,  comma  1,  lettera   a),   del   decreto
          legislativo 6 settembre  2005,  n.  206,  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 8 ottobre  2005,  n.  235,  S.O.,  cosi'
          recita: 
              «Art. 3. (Definizioni).  -  1.  Ai  fini  del  presente
          codice, ove non diversamente previsto, si intende per: 
                a) consumatore o utente: la persona fisica che agisce
          per   scopi   estranei    all'attivita'    imprenditoriale,
          commerciale,  artigianale  o  professionale   eventualmente
          svolta;». 
              - Per il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385,
          si veda nelle note alle premesse. 
              - La direttiva 2003/361/CE e' pubblicata nella G.U.U.E.
          20 maggio 2003, n. L 124. 
              - Per la direttiva 2007/64/CE, si veda nelle note  alle
          premesse.